Per il progettista

Cosa dice la legge

Nel momento in cui la copertura diventa luogo di lavoro (come ad esempio interventi di bonifica, la manutenzione di impianti fotovoltaici, impianti solari, impianti di condizionamento, interventi su antenne e parabole, etc.), è fatto obbligo a chiunque e in qualsiasi comune italiano fare uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), qualora non ci siano protezioni collettive (parapetti, ponteggi), come da DL 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza.

Di conseguenza la copertura deve essere dotata di idonei dispositivi di ancoraggio rispondenti alle norme tecniche quali UNI EN 795:2012 – CEN/TS 16415:2013 – UNI 11578:2015. Tali norme specificano i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Il ruolo del:

Coordinatore per la progettazione (o progettista) secondo D.L. 81/2008.

Predispone l’elaborato grafico della copertura e una relazione tecnica illustrativa. In questi documenti sono stabilite le operazioni da effettuare ed i dispositivi da impiegare per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura. Sono indicate inoltre, le classi (secondo UNI EN 795) dei dispositivi di ancoraggio da installare e la loro posizione sulla copertura.

È responsabile della mancata o errata progettazione delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera e le modalità operative da adottare per il loro corretto utilizzo (All. XVI del D.L. 81/2008). È responsabile, ad esempio, dell’errato posizionamento dei dispositivi di ancoraggio o dell’averne previsto un uso non corretto.

Progettista abilitato alla redazione della relazione di calcolo sui fissaggi strutturali.

Redige la relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura e verifica la resistenza degli elementi strutturali di supporto.

È responsabile dell’errato dimensionamento dei fissaggi strutturali dei dispositivi di ancoraggio e dell’errata verifica di resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dal sistema anticaduta.

Direttore dei lavori.

Verifica, sulla base dell’elaborato tecnico della copertura, il corretto posizionamento dei dispositivi anticaduta e, sulla base della relazione di calcolo sui fissaggi strutturali, le caratteristiche della struttura di supporto. Controlla la corretta realizzazione dei fissaggi.

È responsabile della mancata corrispondenza tra gli elaborati di progetto (elaborato grafico della copertura e relazione di calcolo sui fissaggi strutturali) e quanto realizzato in cantiere.

Coordinatore per l’esecuzione (o direttore dei lavori) secondo D.L. 81/2008.

Adegua il fascicolo dell’opera indicato all’art.91 comma 2 del D.L. 81/2008, e nello specifico l’elaborato tecnico della copertura alle varianti in corso d’opera.

È responsabile della mancata o errata progettazione delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera e le modalità operative da adottare per il loro corretto utilizzo (All. XVI del D.L. 81/2008). È responsabile, ad esempio, dell’errato posizionamento dei dispositivi di ancoraggio o dell’averne previsto un uso non corretto.

Come fischer S-line ti può aiutare

Attraverso il programma fischer Formazione il progettista che si affaccia per la prima volta al mondo dei sistemi anticaduta ottiene una visione chiara completa di come svolgere il proprio lavoro in sicurezza e con i migliori standard di qualità.

A richiesta è possibile richiedere l’aiuto di un Tecnico qualificato partner di fischer – ingegnere o architetto – che potrà fornire l’elaborato tecnico di copertura da allegare al fascicolo dell’opera, come richiesto dal è il D.L. 81/2008. Il Tecnico Qualificato partner fischer potrà sempre disporre di report di prova sui materiali da costruzione, strumenti e software di calcolo, voci di capitolato e aggiornamenti formativi di base e specialistici.